Verifiche Periodiche
• Ho installato una gru o un paranco con portata superiore a 200 Kg
Invio raccomandata A/R all’INAIL per la DENUNCIA DI MESSA IN ESERCIZIO, alla quale l’INAIL risponde con un numero di matricola, per identificare l’attrezzatura sul suo territorio di competenza.
• Ho già denunciato una gru nuova superiore a 200 Kg
Entro tre anni dalla denuncia di messa in esercizio, devo inviare raccomandata A/R all’INAIL per la RICHIESTA PRIMA VERIFICA PERIODICA, indicando un SOGGETTO ABILITATO, il quale possa effettuare la verifica se l’INAIL non ha possibilità di farlo. INAIL ha 45gg di tempo pdalla richiesta per uscire a fare la verifica, trascorso iquesto tempo posso demandare la verifica al SOGGETTO ABILITATO.
• Ho una gru di cui aveva fatto richiesta all’ISPESL ma non è mai uscito nessuno
Invio raccomandata A/R all’INAIL per la RICHIESTA PRIMA VERIFICA indicando un SOGGETTO ABILITATO, il quale possa effettuare la verifica se l’INAIL non ha possibilità di farlo. INAIL ha 45gg di tempo dalla richiesta per uscire a fare la verifica, trascorso quest tempo posso demandare la verifica al SOGGETTO ABILITATO.
• Ho una gru che ha già passato la VERIFICA dell’ISPESL/INAIL
Avendo già fatto la PRIMA VERIFICA devo fare le VERIFICHE PERIODICHE scegliendo di farle fare o alla ASL/ARPA oppure al SOGGETTO ABILITATO. L’ASL/ARPA ha 30 gg di tempo per uscire a fare il controllo, l’Ente accreditato esce entro la scadenza della periodicità. Per le scadenze fare riferimento all’allegato n.7 del D.lgs. 81/08 in particolare per le gru fino ai dieci anni di vita la verifica asl va fatta ogni 3 anni;
• Ho una gru che ha già fatto le VERIFICHE PERIODICHE tramite ASL/ARPA
In questo caso posso scegliere di far fare direttamente le verifiche al Soggetto Abilitato oppure posso scegliere ASL/ARPA, indicando comunque il SOGGETTO ABILITATO, il quale possa effettuare la verifica se l’ASL/ARPA non ha possibilità di farlo. L’ASL/ARPA ha 30gg di tempo per uscire e fare il controllo, l’Ente accreditato esce contro la scadenza della periodicità.
• Ho una di queste gru e sono passati 20 anni da quando è stata costruita:
” Autogru
” Gru su autocarro
” Gru a torre
” Ponte mobile sviluppabile
” Carrello semovente per il sollevamento cose o persone
In questo caso la mia macchina, ai fini della Verifica periodica o della Prima verifica (se mai immatricolata) deve, obbligatoriamente, essere sottoposta ad un’indagine chiamata “Verifica Ventennale”, la quale va ad indagare la situazione strutturale dell’attrezzatura e le sue componenti. Le gru fisse (gru a ponte, gru a bandiera, gru a cavalletto) NON SONO soggette a verifica supplementare, se non su base volontaria del datore di lavoro.
Le verifiche periodiche sono solitamente annuali, biennali o triennali a seconda della categoria e l’età dell’attrezzatura, ma per questo bisogna approfondire caso per caso.
Per qualunque info rimaniamo a Vs disposizione: 348 82 09 721
Verifiche degli apparecchi di sollevamento
• Perchè vanno eseguite le verifiche periodiche?
L’obbligo della verifica periodica degli apparecchi di sollevamento da parte del Datore di Lavoro è stabilito dall’art. 71 comma 11 del Dlgs 81-2008. Le tipologie di apparecchi soggetti a verifica e la frequenza sono riportati in allegato VII del medesimo decreto.
• A cosa servono le verifiche periodiche?
Le verifiche periodiche sono finalizzate ad accertare la conformita’ alle modalità di installazione previste dal fabbricante nelle istruzioni d’uso, lo stato di manutenzione e conservazione, il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste in origine dal fabbricante e specifiche dell’attrezzatura di lavoro, l’efficienza dei dispositivi di sicurezza e di controllo.
• Qual’è il campo di applicazione?
Sono soggetti alle verifiche periodiche i seguenti gruppi di apparecchi:
Gruppo SC: Apparecchi di sollevamento materiali non azionati a mano art. 1.1.1. DM 11-04-2011
a) Apparecchi mobili di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg
b) Apparecchi trasferibili di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg
c) Apparecchi fissi di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg
d) Carrelli semoventi a braccio telescopico
e) ldroestrattori a forza centrifuga
Gruppo SP – Sollevamento persone art. 1.1.2. DM 11-04-2011
a) Scale aree ad inclinazione variabile
b) Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato
c) Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale azionati a mano
d) Ponti sospesi e relativi argani
e) Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne
f) Ascensori e montacarichi da cantiere scale aeree ad inclinazione variabile
– I carri raccogli frutta (art. 1.1.2. DM 11-04-2011) sono equiparati a ponti sospesi e relativi argani.
• Chi deve fare la richiesta?
– Il Datore di Lavoro della Ditta Utilizzatrice dell’apparecchio di sollevamento o suo delegato con requisiti previsti dal Dlgs 81-2008
– Il Lavoratore autonomo proprietario e/o utilizzatore art. 2 comma 4 Dlgs 81-2008.
– Il Proprietario (es. Noleggiatore, Concessionario in uso ….)
• Quando deve essere fatta la richiesta?
La richiesta deve essere fatta preferibilmente 30 gg. prima della data di scadenza della verifica precedente e secondo le periodicità previste dall’ALLEGATO VII del Dlgs 81-2008.
• Come viene effettuata la verifica?
Il tecnico incaricato della verifica provvede a contattare il richiedente per concordare data e ora della verifica.
Per le operazioni di verifica i Datori di Lavoro devono mettere a disposizione dei funzionari incaricati:
1. il personale occorrente sotto la vigilanza di un preposto;
2. un’area idonea;
3. i mezzi necessari per l’esecuzione delle prove.
• In cosa consiste?
a) Identificare l’attrezzatura di lavoro in base alla documentazione allegata alla comunicazione di messa in servizio, inoltrata al Dipartimento INAIL territorialmente competente, controllandone la rispondenza ai dati riportati nelle istruzioni per l’uso del fabbricante. In particolare, devono essere rilevate le seguenti informazioni: nome del costruttore, tipo e numero di fabbrica dell’apparecchio, anno di costruzione, matricola assegnata dall’INAIL in sede di comunicazione di messa in servizio.
Deve inoltre prendere visione della seguente documentazione:
1. dichiarazione CE di conformita’;
2. dichiarazione di corretta installazione (ove previsto da disposizioni legislative);
3. tabelle/diagrammi di portata (ove previsti);
4. diagramma delle aree di lavoro (ove previsto);
5. istruzioni per l’uso.
b) accertare che la configurazione dell’attrezzatura di lavoro sia tra quelle previste nelle istruzioni d’uso redatte dal fabbricante;
c) verificare la regolare tenuta del «registro di controllo», ove previsto dai decreti di recepimento delle direttive comunitarie pertinenti o, negli altri casi, delle registrazioni di cui all’articolo 71, comma 9, del Dlgs. 81-2008;
d) controllarne lo stato di conservazione;
e) effettuare le prove di funzionamento dell’attrezzatura di lavoro e di efficienza dei dispositivi di sicurezza.
• Quale documento viene rilasciato al termine della verifica?
Viene rilasciato il: Verbale di verifica periodica
• Che cosa si intende per verifica periodica?
Le verifiche periodiche sono finalizzate ad accertare la conformità alle modalità di installazione previste dal fabbricante nelle istruzioni per l’uso, lo stato di manutenzione e conservazione, il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste in origine dal fabbricante e specifiche delle attrezzature di lavoro. L’efficienza dei dispositivi di sicurezza e controllo.
• Che cosa comporta la prima verifica periodica?
La prima verifica periodica è la prima delle verifiche periodiche e prevede anche la compilazione della scheda tecnica di identificazione dell’attrezzatura di lavoro.
• Per quali apparecchi di sollevamento occorre l’obbligo di denuncia e di verifica periodica?
L’obbligo di denuncia e di verifica periodica, ai sensi dell’art. 71 comma 11 del D. L.gs. 81/08, occorre per tutte le attrezzature di lavoro in elenco di cui nell’ Allegato VII° del medesimo decreto.
Nel dettaglio sono soggetti ai suddetti obblighi:
a) apparecchi di sollevamento di materiali non azionati a mano e di portata superiore a kg 200
– gru a bandiera
– carroponte
– gru monorotaie
– gru a cavalletto
– gru a torre
– gru derrick
– gru su autocarro
– autogrù
– carrelli semoventi a braccio telescopico
• Per quanto tempo è valida la verifica periodica?
Il periodo stabilito dall’Allegato VII° al D. L.gs. 81/08 a partire dalla data dell’ultima verifica.
• Cosa occorre fare se si demolisce,vende o si pone fuori servizio una attrezzatura di lavoro?
Il datore di lavoro deve comunicare alla sede INAIL competente per territorio la demolizione, la vendita o la messa fuori servizio, come previsto dal D.M. 11 aprile 2011, Allegato II° al punto 5.3.3, e per conoscenza alla A.S.L. territorialmente competente.
Nel caso di demolizione occorre allegare alla comunicazione inviata all’A.S.L. il libretto e l’eventuale targhetta metallica di identificazione dell’ E.N.P.I. o dell’I.S.P.E.S.L.
• Si deve fare richiesta di prima verifica periodica per i carrelli semoventi a braccio telescopico, gli ascensori e montacarichi da cantiere con cabina/ piattaforma guidata verticalmente e gli idroestrattori a forza centrifuga?
Queste sono attrezzature assoggettate all’obbligo delle verifiche periodiche a partire dal 14 maggio 2008 data di entrata in vigore del D. L.gs 81/08.
Operativamente le istruzioni per ottemperare all’obbligo di attivare le verifiche sono state emanate con il DM 11 aprile 2011 entrato in vigore il 23 maggio 2012.
Possono verificarsi i seguenti casi:
a) attrezzature già in uso alla data del 23 maggio 2012 e prive di marcatura CE per le quali occorre fare le seguenti cose:
– attestare da parte del datore di lavoro, o da persona competente da lui incaricata, la conformità della macchina ai requisiti di sicurezza di cui all’Allegato V° del D. L.gs. 81/08 e s.m.i. ;
– richiedere ad INAIL la prima verifica periodica. Alla richiesta deve essere allegata la attestazione di cui sopra( D.M. 11 aprile 2011 allegato II°, punto 5.1.3).
b) attrezzature già in uso alla data del 23 maggio 2012 con marcatura CE per le quali occorre fare le seguenti cose:
– richiedere direttamente ad INAIL la prima verifica CE. Detta richiesta assolve anche all’obbligo di comunicazione di messa in servizio. ( D.M. 11 aprile 2011 allegato II punto 5.1.1 ).
• Si possono utilizzare apparecchi di sollevamento che risultano in funzione da molti anni e/o sono stati utilizzati frequentemente?
In generale per tutti gli apparecchi di sollevamento occorre verificare se sul manuale d’uso è riportato il numero di cicli massimo di lavorazione oppure occorre richiederlo al costruttore stesso. Nel caso in cui venga raggiunto tale limite massimo, è consigliabile sospendere l’uso dell’apparecchio e procedere a far eseguire un esame tecnico approfondito, sia strutturale che funzionale da parte di un tecnico esperto.
• Che cosa si intende per indagine supplementare?
Attività finalizzata ad individuare eventuali vizi, difetti o anomalie prodottisi nell’utilizzo di attrezzature di lavoro messe in esercizio da oltre 20 anni. Nonché a stabilire la vita residua in cui la macchina potrà ancora operare in condizioni di sicurezza. ( D.M. 11 aprile 2011 Allegato II°, comma 2, punto c ).
• Quali attrezzature di lavoro devono essere sottoposte ad indagine supplementare?
Obbligatoriamente, allo scadere dei 20 anni dalla messa in servizio, le seguenti attrezzature di sollevamento:
– le gru mobili ( gru su autocarro e autogru);
– le gru trasferibili (gru a torre);
– i ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato.
• La verifica dell’apparecchio di sollevamento può essere effettuata in una provincia diversa da quella riportata sul libretto di omologazione I.S.P.E.S.L. o della prima verifica I.S.P.E.S.L./I.N.A.I.L./soggetto abilitato?
Si, facendo richiesta alla A.S.L. competente per il territorio o ad un Soggetto Abilitato per la regione nella quale viene richiesta la verifica.
• Quale apparecchio di sollevamento si può utilizzare senza avere l’obbligo della verifica periodica?
Qualsiasi apparecchio di sollevamento materiali che rientri in uno dei casi seguenti:
– motorizzato che non superi i 200 kg. di portata massima;
– ad azionamento manuale per qualsiasi portata.
• Cosa occorre fare se si smonta o si disattiva temporaneamente un apparecchio di sollevamento prima della scadenza della verifica periodica?
Riteniamo che non occorre comunicare nulla. Si raccomanda di segnalare con un cartello che la macchina è temporaneamente disattivata, scollegarla dalla alimentazione, nonché indicare sul Registro di controllo la data di disattivazione.
• Cosa occorre fare se si vuole rimettere in esercizio un apparecchio di sollevamento prima dismesso e la cui ultima verifica periodica è scaduta?
Eseguire un controllo straordinario per accertare il mantenimento delle buone condizioni di sicurezza (Art. 71, comma 8, lettera b), punto 2) del D. L.gs 81/08.
Inoltre se la precedente verifica è scaduta occorre richiedere e far eseguire la nuova prima di rimetterla in servizio.
• Cosa occorre fare in caso di trasferimento in altra unità produttiva di un apparecchio di sollevamento?
Occorre comunicare all’I.N.A.I.L. competenti per territorio il trasferimento dell’apparecchio di sollevamento indicando la ragione sociale della Ditta, il tipo di apparecchio completo di tutti i dati identificativi (marca, n° di fabbrica, n° di matricola, ecc…) ed il luogo dove sarà reinstallato.(DM 11 aprile 2011, allegato II°, punto 5.3.3.).
E’ raccomandabile che la comunicazione sia fatta anche alle A.S.L. di vecchia e nuova installazione.
• Cosa occorre fare se sta per scadere la validità della verifica periodica effettuata ad un apparecchio di sollevamento?
Occorre richiedere una nuova verifica periodica all’A.S.L. o a un soggetto abilitato.
• Cosa occorre fare se si acquista un apparecchio di sollevamento usato?
Occorre farsi rilasciare dal venditore il libretto di omologazione rilasciato dall’E.N.P.I. per data di immatricolazione antecedente al 1983, dall’I.S.P.E.S.L. per immatricolazione dal 1983 al 1996 nonché attestazione di conformità all’Allegato V° del D. L.gs. 81/08, dove è indicato che l’apparecchio è sostanzialmente conforme alle leggi pre-vigenti alla Direttiva Macchine.
Per apparecchi provvisti di marcatura CE occorre farsi rilasciare la dichiarazione di conformità del costruttore originale, le istruzioni per l’uso e la manutenzione ed il registro dei controlli eseguiti. In tutti i casi occorre farsi rilasciare il verbale dell’ultima verifica effettuata.
• Cosa occorre fare in caso di sostituzione delle funi?
Occorre sostituire la fune deteriorata con un’altra fune delle medesime caratteristiche.
I dati tecnici delle funi sono riportate sul libretto di immatricolazione o in assenza sul manuale di istruzioni del fabbricante.
La sostituzione và eseguita da persona competente e va annotata sul libretto di collaudo/omologazione e sul Registro di controllo.
La fune deve essere corredata di dichiarazione di conformità che deve essere conservata.
• Acquistando un apparecchio di sollevamento marcato “CE” mai messo in servizio cosa occorre fare e a chi rivolgersi per regolarizzarlo?
Occorre comunicare la prima della messa in esercizio all’I.N.A.I.L. territorialmente competente il possesso dell’apparecchio di sollevamento, indicando la ragione sociale ed il luogo di installazione dell’apparecchio stesso.
A seguito della comunicazione l’I.N.A.I.L., attribuirà un numero di matricola al quale il Datore di lavoro utilizzatore dell’apparecchio di sollevamento dovrà riferirsi per la successiva richiesta di prima verifica periodica, da effettuarsi con i tempi indicati in Allegato VII° al D. L.gs. 81/08.
Si sottolinea che la comunicazione di messa in esercizio non costruisce richiesta di verifica periodica che va fatta successivamente secondo la periodicità dell’Allegato VII°.
• È possibile usare un gancio di portata superiore a quello omologato con l’apparecchio?
Si, è possibile in quanto migliora il livello di sicurezza.
• Nel caso si acquisti un apparecchio di sollevamento costruito prima dell’entrata in vigore del D.P.R. n° 459 del 24.07.1996 (Direttiva Macchine) e privo di libretto E.N.P.I. o I.S.P.E.S.L., cosa bisogna fare?
• Cosa occorre fare per installare un radiocomando?
Occorre richiedere all’installatore del radiocomando una dichiarazione di corretta installazione e lo schema elettrico di accoppiamento del radiocomando col quadro elettrico a bordo macchina.
Altra documentazione da detenere è la dichiarazione di conformità del costruttore del radiocomando ed il manuale d’uso.
• Cosa occorre fare se il radiocomando viene utilizzato su un apparecchio diverso da quello su cui è stato verificato?
Occorre procedere anche per la nuova installazione sulla base di quanto riportato al punto precedente.
Chi eseguirà la verifica successiva riporterà nel verbale l’avvenuta sostituzione del radiocomando.
• È possibile trasferire una gru installata su autocarro su un altro automezzo?
Si, con procedure diversificate a seconda che la gru sia con omologazione I.S.P.E.S.L./E.N.P.I. o marcata CE.
• Cosa occorre fare dopo il trasferimento della gru sul nuovo automezzo?
Occorre richiedere la verifica periodica, prima della scadenza della precedente, ed essere in possesso della documentazione relativa al cambio autocarro fornita dall’installatore.
Nel caso di emissione di nuova dichiarazione CE si dovrà immediatamente provvedere alla comunicazione di messa in servizio all’I.N.A.I.L. competente per territorio e successivamente, sulla base delle periodicità di cui all’Allegato VII° al D. L.gs. 81/08, si richiederà la prima verifica periodica sempre a I.N.A.I.L..
• In caso di furto di documenti relativi alla sicurezza degli apparecchi di sollevamento è necessario fare qualche tipo di denuncia o procedere in altri modi?
E’ opportuno fare denuncia alle forze dell’ordine in quanto siamo in presenza comunque di un reato; riteniamo che la denuncia diventa necessaria/obbligatoria in caso di sottrazione di documenti non riproducibili quali libretti di immatricolazione, registri emessi da Enti (registro infortuni, registro matricola ….).
• Una ditta del settore commercio, in quanto rivenditrice di materiale edile, che possiede alcuni autocarri con gru coi quali esegue le consegne di materiali direttamente nei cantieri edili, chiede quale la periodicità per l’effettuazione della loro scadenza di verifica al fine di non incorrere in sanzioni?
A riscontro del quesito si comunica quanto segue:
la periodicità delle verifiche, definita all’Allegato VII° del D.Lgs 81/08 e successive modifiche, dipende da 3 parametri:
a) la tipologia di apparecchio di sollevamento;
b) la sua anzianità;
c) il settore di impiego.
I parametri a) e b) sono oggettivi mentre è compito del datore di lavoro definire il settore di impiego al fine della determina della frequenza di verifica.
Se le gru su autocarro sono classificate come non operanti in settori produttivi a maggior rischio (costruzioni, siderurgico, portuale ed estrattivo) e con anno di fabbricazione ancora inferiore a 10 anni di anzianità, la frequenza risulta biennale.
Se però gli apparecchi di sollevamento di tipo mobile operano anche nei cantieri edili, quindi settore a maggior rischio, la periodicità è annuale.
Infine, se le gru su autocarro superano i 10 anni di anzianità (dalla data di costruzione) la periodicità diventerà annuale indipendente dal settore di attività.
• Nella circolare 23 del 13/8/2012 il M.L.P.S. ha precisato, in merito alle attrezzature di lavoro noleggiate senza operatore o concesse in uso, che la richiesta di verifica periodica può essere inoltrata dal noleggiatore o dal concedente in uso ma i costi della verifica sono a carico del noleggiatore o del concedente?
Il combinato degli art. 23 e 71 comma 11 del D. Lgs 81/08 e s.m. sostanzia i seguenti obblighi:
– il concedente non può noleggiate attrezzature prive di verifica periodica in corso di validità in quanto violerebbe l’obbligo di noleggiare o concedere in uso solo attrezzature rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza salute e sicurezza sul lavoro (art. 23);
– il noleggiante non può utilizzare o mettere a disposizione dei propri dipendenti attrezzature prive di verifica periodica (art. 71 comma 11).
Nei casi in cui la scadenza della verifica cade nel periodo di noleggio a “freddo” dell’attrezzatura la Circolare n. 23 del 2012 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali precisa che, la richiesta può essere fatta indifferentemente dal concedente o da noleggiatore.
Il costo della verifica, stabilito con tariffario nazionale, sarà sostenuto, secondo gli accordi commerciali fra le parti, dal soggetto richiedente la verifica.
• Gli escavatori cingolati o gommati da 8 qt. a 80 qt. sono assoggetti al regime delle verifiche periodiche?
Solo gli escavatori dotati di attacco per il gancio sono ricompresi fra gli apparecchi di sollevamento con tutti gli obblighi che ne conseguono.
• Cosa bisogna fare in caso di modifiche e trasformazioni?
Sono state abolite tutte le verifiche straordinarie.
Per modifiche e trasformazioni di apparecchi di sollevamento, che rientrano nell’ambito dell’ordinaria e straordinaria manutenzione, che non modificano sostanzialmente nelle finalità e nelle prestazioni la macchina e non configurano pertanto una nuova immissione sul mercato, ad esempio:
– spostamento di apparecchiatura/macchina;
– riduzione della portata;
– installazione di radiocomando;
– sostituzione di argano con altro avente le stesse caratteristiche;
– sostituzione di componenti non comportanti aumento delle prestazioni;
l’Utente provvede:
– a fare eseguire le modifiche da Costruttore/Ditta specializzata;
– ad acquisire la Dichiarazione di corretta installazione/prove di carico e collaudo/eventuale dichiarazione di conformità CE/dichiarazione di corretta installazione/eventuale schema di accoppiamento radiocomando-quadro elettrico a bordo macchina/ecc….
– a mettere a disposizione del verificatore SENZA VARIARE LA SCADENZA la documentazione acquisita in occasione della verifica periodica il verificatore formalizzerà sul verbale gli interventi apportati.